statuto

Statuto dell’associazione POLVERED’ARTE di Trieste APS

Art.1  – Denominazione

E’ costituita nel rispetto del Codice Civile , della Costituzione italiana , del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative , l’associazione di promozione sociale , ente di terzo settore, denominata “ POLVERED’ARTE APS “ .

L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art.2 – Sede legale

L’associazione ha sede nel comune di Trieste , l’eventuale modifica della sede legale all’interno del Comune stesso non comporta la modifica dello statuto.

Art.3 – Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Art.4 – Scopo e finalità sociali

L’associazione persegue finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale  nei confronti degli associati , delle loro famiglie e di terzi , ed è senza scopo di lucro , pertanto non è consentito distribuire , anche in modo indiretto, proventi  , utili o avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel perseguire lo scopo sociale e nel realizzare l’oggetto sociale  farà sempre riferimento ai valori della promozione e della qualità della vita , al rispetto e alla promozione delle persone, al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente, alla partecipazione democratica .

Art. 5 – Attività

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5, comma 1, del D.Lgs 117/2017:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del d.lgs 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera i , del D.lgs 117/2017;
  2. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – di cui all’art 5 comma 1 , lettera k, del Dlgs 117/2017.

L’associazione si vuole porre come punto di riferimento per la promozione, lo sviluppo , la crescita , la salvaguardia dell’Arte , dell’Arte applicata e dei principi delle discipline filosofiche orientali e occidentali , nei più vasti strati della società civile. La finalità di promozione sociale si concretizza :

  • Nel sollecitare e favorire l’istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
  • Nell’organizzare viaggi di studio e formazione ;
  • Nel preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale e la libertà di discernimento e di espressione filosofica;
  • Nel pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
  • Nel realizzare centri di formazione, reti telematiche o strumenti quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni ( e in genere qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
  • Nel collaborare con i mezzi mediatici;
  • Nell’organizzare e partecipare a convegni , seminari, corsi , esposizioni e manifestazioni , anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità e culturali in questo campo, cosi’ come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istante di arricchimento della sfera culturale;
  • Nel promuovere quant’altro conducente al raggiungimento del fine associativo , come ad esempio:stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento delle finalità sociali ;
  • Nell’accedere , ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tuttel le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere le finalità sociali;
  • Nell’esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per l’autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • Nel collaborare con Enti pubblici e privati sulle tematiche di tipo artistico e culturale;
  • Nell’organizzare spettacoli culturali e musicali, attività artistiche e ricreative;
  • Nel gestire servizi informativi e formativi;
  • Nell’organizzare convegni e seminari su tematiche artistiche e culturali;
  • Nell’organizzare edizioni di pubblicazioni di riviste e giornali non quotidiani;
  • Nel promuovere iniziative di raccolta fondi nel rispetto nella normativa vigente in materia, a sostegno delle finalità sociali .

L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari  oppure associarsi con altre istituzioni .

L’associazione PolvereD’arte Aps può svolgere attività diverse di cui all’art. 6 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del  Consiglio Direttivo , salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente statuto.

Per quanto sopra, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell’ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente sia nell’ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

Art 6 –Volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.5 l’associazione si avvale prevalentemente del’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci .

L’Associazione accoglie l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

In caso di necessità, l’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche

ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall’art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l’Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l’Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l’Associazione ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei

volontari istituito, a tal scopo, presso l’Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall’art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 7 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

  1. Soci fondatori
  2. Soci ordinari
  3. Soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell’associazione, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. Salvo diverse indicazioni , i soci fondatori sono completamente equiparati , nei diritti e nei doveri, ai soci ordinari.

Sono soci ordinari  tutti coloro che si riconoscono nei fini dell’associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento delle finalità sociali.

Sono soci sostenitori coloro che si riconoscono nei fini dell’associazione e sostengono anche economicamente  l’associazione per l’espletamento delle sue attività di interesse generale.

Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

I soci possono essere associati anche ad altre associazioni ma non possono svolgere attività concorrenziale .

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale , per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all’attività dell’associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’entità della quota associativa e il termine del pagamento della stessa sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e vengono comunicati ai soci.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

Possono assumere la qualità di socio associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali associazioni non superino il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale che rivestono la qualifica di soci.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L’elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato Polvered’Arte Aps che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 8 – diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall’associazione e , in generale, a tutte le iniziative di cui l’associazione si fa promotrice.

I soci ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell’associazione attraverso l’esercizio del  diritto di voto in assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi novanta giorni dall’iscrizione nel libro soci.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali dell’associazione formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo , che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di revisione , se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante.

Art.9 – Doveri del socio

Ciascun socio deve:

  1. Rispettare le norme contenute nell’atto costitutivo, nello statuto , negli eventuali regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  2. Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;
  3. Pagare la quota associativa stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo:
  4. Cooperare al raggiungimento delle finalità sociali per cui l’Associazione è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art.10 – Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell’Associazione unitamente alla ricevuta del versamento della corrispondente quota associativa.

Per qualsiasi decorrenza dei termini , fa fede la data di consegna della domanda o la data di versamento se antecedente.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 11 – Recesso , esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione, del scioglimento dell’associazione e del decesso del socio.

Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

Il socio può essere escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:

  1. Per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale
  2. Per ripetute violazioni delle norme dello statuto ( o da questo richiamate ) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali ;
  3. Per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi soci.

Prima di procedere all’esclusione del socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi , consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 24 del Codice civile e delle normative vigenti in materia.

Qualora il socio contestasse il provvedimento , si rimetterà come ultima istanza di riammissione all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale.

L’ex socio, che non sia stato escluso, può rientrare a far parte dell’Associazione secondo le modalità d’iscrizione di un nuovo socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti e doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 12- Patrimonio 

L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • Quote e contributi degli associati ;
  • Contributi da privati ;
  • Contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • Contributi di organismi internazionali:
  • Eredità , donazioni e lasciti testamentari;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Entrate derivanti da attività  commerciali e produttive marginali;
  • Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente in materia .

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 5 .

Il patrimonio dell’associazione –comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione , fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimenti individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. L’Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 d.lgs. 117/2017;
  5. Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Le riunioni degli Organismi possono essere svolte anche in  videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

 a. rendere noti ai partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;

b. permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;

c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;

d. informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

Art. 14 – Composizione della presidenza

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale , ove in regola s’intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell’inizio dell’assemblea.

Art.15 – Competenze dell’Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e d’indirizzo della vita associativa, pertanto è competente a deliberare su:

  1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ;
  2. La nomina e la revoca  dei membri del  Consiglio Direttivo;   gli organi hanno un mandato di  tre anni e sono rieleggibili;
  3. la nomina ogni tre anni  dei componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
  4. l’approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
  5. l’approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
  6. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
  7. l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
  8. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
  10. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 – Competenze dell’Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è competente a deliberare su:

  1. scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
  2. scioglimento  dell’Associazione , la relativa messa in liquidazione e la  nomina del liquidatore, con approvazione da parte dei ¾ ( tre quarti  ) dei soci ordinari ed equiparati dell’Associazione.

Art. 17 – Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ,su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell’Assemblea anche un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei soci.

L’Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, può richiedere la convocazione anche la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall’Associazione o mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci ordinari ed equiparati, o comunque con qualsiasi altro mezzo in grado di attestare il ricevimento dell’avviso da parte di tutti i soci.

L’avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e , indica il luogo, la data, l’ora in cui si terrà l’Assemblea stessa , sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell’Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell’ordine del giorno.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del partecipante.

Art.18 – Costituzione dell’Assemblea

L’assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita , qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell’insieme formato dai Soci ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione, fatte salve le maggioranze previste per legge ed indicate al precedente art.16.

Art. 19  – Conduzione e verbalizzazione dell’Assemblea

Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo , e in caso di sua assenza le veci verranno assunte dal vice-Presidente , ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un “ Presidente di Assemblea” temporaneo. Il segretario , eletto di volta in volta tra i soci presenti, provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’ Assemblea . I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L’approvazione del verbale , se necessaria, sarà il primo punto all’ordine del giorno della successiva Assemblea.

I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea di cui al successivo art. 15.7

Art 20 – Delibere Assembleari e modalità di voto

Sia l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all’ordine del giorno.  L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice ( metà più uno) o qualificata ( due terzi) sull’insieme dei Soci Ordinari ed equiparati. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano , per appello nominale o per voto scritto , a palese insindacabile scelta del presidente dell’Assemblea , fatta eccezione per votazioni riguardanti la situazione personale di soci persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Art.21  – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni rinnovabili dal momento della sua elezione. Prima dell’elezione, l’Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi come da art.8 del presente statuto. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l’affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati . Il Consiglio Direttivo , all’atto dell’elezione, provvede a nominare il Presidente e il vice-Presidente . I consiglieri dimissionari o decaduti prima della scadenza del mandato vengono sostituiti dai candidati che seguono l’ultimo eletto. In assenza di nominativ,i  il Consiglio Direttivo  rimane in carica con il numero di componenti rimasti. La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile dell’Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dall’Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del  mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono le loro attività a titolo gratuito , è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 6 e ove ne ricorrano i presupposti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro di cui all’art. 45 del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 –Presidente e vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell’Associazione. Eventuali limiti al potere di

rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all’articolo 45 del

decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno

che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo , ne fa le veci a tutti gli effetti il vice-Presidente fino all’elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente, coadiuvato dal vice-Presidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell’Associazione vengano perseguite, assumendosi le responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all’Associazione. La  cariche di Presidente e vice-Presidente scadono co quelle dell’intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente, entro trenta giorni dalla conclusione del  mandato, per qualsiasi causa, è tenuto a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Art. 23 – Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, l’organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l’organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre appositi comitati ( con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. Entro i termini previsti dalla legge vigente il Consiglio Direttivo dovrà elaborare il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa , da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale , su iniziativa del presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri .

Le funzioni di segreteria saranno di volta in volta affidate ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 24- Delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di

parità di voti, quello del Presidente vale il doppio. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se alla

riunione prende parte la maggioranza  qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le

relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario che verrà eletto di volta in volta tra i presenti. I

verbali del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo  di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che

vogliano prenderne visione.

Art. 25 –  Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l’attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati , il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

  1. uno o più siti web gestiti dall’Associazione
  2. una o più mailing list ( pubbliche o private )

Art. 26  – Organo di controllo e organo di revisione

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all’art. 30,comma 2, del  decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l’Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

I componenti dell’Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L’Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell’Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l’Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art.27 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione può sciogliersi nei seguenti casi:

  1. se il numero dei Soci ordinari ed equiparati è inferiore a 3 ;
  2. su delibera dell’Assemblea Straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede  alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art.28 – Bilancio di esercizio e libri sociali

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio di esercizio   viene predisposto dal Consiglio Direttivo  formato dallo Stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell’Associazione e dalla Relazione di missione che

illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie.  Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 5

 

Se l’Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo  può predisporre, in luogo del bilancio , il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 5, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.

Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

Secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l’Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui  all’art.30 del d.lgs

         n. 117/2017, se istituito;

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

  1. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
  2. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell’Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo , che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.  I libri sono messi a disposizione del solo istante. L’istante può estrarre copia del libro a proprie spese.

Art. 29- Rinvio e norme generali applicabili

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

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